Art. 23 · Accesso a dati riservati per fini scientifici

Art. 23

Accesso a dati riservati per fini scientifici

In vigore dal 11 mar 2009
Accesso a dati riservati per fini scientifici La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare l’accesso a dati riservati che consentono solamente l’identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito i dati. Le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello comunitario sono fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:223:oj#art-23