Art. 22 · Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)

Art. 22

Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)

In vigore dal 11 mar 2009
Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat) 1.   Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione (Eurostat) nel loro ambito di lavoro specifico. 2.   In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permettere l’accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale e ad altre persone fisiche che lavorino per la Commissione (Eurostat) in virtù di un contratto nel loro ambito di lavoro specifico. 3.   Le persone che hanno accesso ai dati riservati utilizzano tali dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano a essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.
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