Art. 18 · Misure di diffusione

Art. 18

Misure di diffusione

In vigore dal 11 mar 2009
Misure di diffusione 1.   La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, di cui all’, paragrafo 1, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità. 2.   Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. 3.   Gli Stati membri e la Commissione forniscono, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee.
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