Art. 15 · Reti di collaborazione

Art. 15

Reti di collaborazione

In vigore dal 11 mar 2009
Reti di collaborazione Nell’ambito delle singole azioni statistiche, ove possibile sono sviluppate sinergie all’interno dell’SSE attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata. I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processi e i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l’SSE. Le iniziative mirate a creare reti di collaborazione e i loro risultati sono esaminati dal comitato dell’SSE.
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