Art. 14
Attuazione del programma statistico europeo
In vigore dal 11 mar 2009
Attuazione del programma statistico europeo
1. Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise:
a)
dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
b)
dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, segnatamente per soddisfare esigenze impreviste, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 2; o
c)
tramite un accordo tra gli INS o altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat), nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono in forma scritta.
2. La Commissione può decidere un’azione statistica diretta temporanea secondo la procedura di regolamentazione di cui l’, paragrafo 2, a condizione che:
a)
l’azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;
b)
i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l’osservazione della popolazione statistica a livello europeo con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e
c)
la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi aggiuntivi da esse sostenuti.
3. Nell’attuare un’azione che deve essere decisa ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la Commissione fornisce informazioni relative a:
a)
le ragioni alla base dell’azione, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata;
b)
gli obiettivi dell’azione e i risultati attesi;
c)
un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione; e
d)
le modalità di esecuzione dell’azione, compresi la durata della stessa e il ruolo della Commissione e degli Stati membri.
Storico versioni
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