Art. 13
Programma statistico europeo
In vigore dal 11 mar 2009
Programma statistico europeo
1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.
2. Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all’onere di risposta e ai relativi costi per i rispondenti.
3. Per l’intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l’onere di risposta.
4. La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all’esame preventivo del comitato dell’SSE.
5. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, previa consultazione del comitato dell’SSE, presenta una relazione intermedia relativa ai progressi effettuati e una relazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
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