Art. 5

Art. 5

In vigore dal 26 feb 2009
Prima di adottare il regolamento previsto dall’, la Commissione ne pubblica il progetto per consentire all’insieme delle persone e degli organismi interessati di trasmetterle le proprie osservazioni entro un termine ragionevole che essa fisserà e che non può essere inferiore a un mese.
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