Art. 4

Art. 4

In vigore dal 26 feb 2009
Il regolamento adottato ai sensi dell’ può stabilire che il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica, per il periodo stabilito dal regolamento medesimo, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate, in vigore al 1o gennaio 1995, ai quali l’articolo 81, paragrafo 1, si applica in virtù dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 81, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che al 1o gennaio 1995 rientravano già nel campo di applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
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