Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 feb 2009
Il regolamento adottato in applicazione dell’ può comportare una disposizione in forza della quale esso è applicabile con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che esistevano alla data della sua entrata in vigore, sempre che soddisfino alle condizioni fissate in detto regolamento.
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