Art. 1
In vigore dal 26 feb 2009
1. La Commissione può, mediante regolamento e in conformità dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, dichiarare l’articolo 81, paragrafo 1, inapplicabile a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che abbiano lo scopo di promuovere o di instaurare una cooperazione per l’esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo tra compagnie marittime di linea, al fine di razionalizzare le loro operazioni mediante accordi tecnici, operativi o commerciali (consorzi), fatta eccezione per quelli relativi alla fissazione di prezzi.
2. Il regolamento adottato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo definisce le categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate cui esso è applicabile e precisa a quali condizioni dette categorie saranno considerate esentate dall’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato, in conformità del paragrafo 3 di detto articolo.
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