Art. 33 · Priorità di esposizione

Art. 33

Priorità di esposizione

In vigore dal 26 feb 2009
Priorità di esposizione 1.   Se il richiedente di un marchio comunitario ha presentato in un’esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, prodotti o servizi con il marchio richiesto, e sempre che depositi la domanda entro un termine di sei mesi dalla data di prima presentazione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto, egli può far valere, a decorrere da quella data, un diritto di priorità ai sensi dell’. 2.   Il richiedente che desideri far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 deve presentare, in base a quanto specificato nel regolamento di esecuzione, le prove relative all’esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto. 3.   Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all’.
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