Art. 121

Art. 121

In vigore dal 26 feb 2009
Alle traduzioni necessarie al funzionamento dell’Ufficio provvede il Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-121