Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 gen 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «prodotti alimentari per persone intolleranti al glutine», gli alimenti destinati a diete particolari specialmente, prodotti, preparati e/o lavorati per soddisfare le esigenze dietetiche specifiche delle persone intolleranti al glutine; b) «glutine», frazione proteica del frumento, della segale, dell’orzo, dell’avena o delle loro varietà incrociate nonché dei loro derivati, nei confronti della quale alcune persone sono intolleranti, non solubile in acqua in soluzione di cloruro di sodio di 0,5 M; c) «frumento», tutte le specie di Triticum.
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