Art. 83 · Raccolta e condivisione dei dati

Art. 83

Raccolta e condivisione dei dati

In vigore dal 16 gen 2009
Raccolta e condivisione dei dati Gli Stati membri procedono alla raccolta, alla verifica e alla trasmissione dei dati in conformità delle procedure definite nelle norme SPFO per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio dei dati.
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