Art. 10 · Applicazione ai sistemi di protezione frontale

Art. 10

Applicazione ai sistemi di protezione frontale

In vigore dal 14 gen 2009
Applicazione ai sistemi di protezione frontale 1.   Le autorità nazionali rifiutano di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale a un nuovo tipo di veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale, o l’omologazione CE dell’entità tecnica separata di un nuovo tipo di sistema di protezione frontale, non conforme ai requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell’allegato I. 2.   Per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l’immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi non conformi ai requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell’allegato I del presente regolamento. 3.   I requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell’allegato I del presente regolamento si applicano ai sistemi di protezione frontale forniti come entità tecniche separate ai fini dell’articolo 28 della direttiva 2007/46/CE.
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