Art. 4 · Quantitativi minimi

Art. 4

Quantitativi minimi

In vigore dal 22 dic 2008
Quantitativi minimi I quantitativi minimi per domanda sono i seguenti: a) 10 tonnellate per i prodotti disossati; b) 15 tonnellate per gli altri prodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1329:oj#art-4