Art. 14

Art. 14

In vigore dal 18 dic 2008
Con effetto al 1o luglio 2008, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (2) sono fissate a 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR e 828,33 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1323:oj#art-14