Art. 5 · Permesso di pesca speciale

Art. 5

Permesso di pesca speciale

In vigore dal 18 dic 2008
Permesso di pesca speciale 1.   Le navi che intendono praticare la pesca dell'aringa nella zona ad ovest della Scozia devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale in conformità dell' del regolamento (CE) n. 1627/94. 2.   Alle navi che non siano in possesso del permesso di pesca di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di aringhe nel corso di bordate che comportano la presenza della nave nella zona ad ovest della Scozia. 3.   Le navi titolari del permesso di pesca speciale di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate a pescare al di fuori della zona ad ovest della Scozia nel corso della stessa bordata. 4.   Il paragrafo 3 non si applica alle navi che trasmettono quotidianamente la propria dichiarazione di cattura al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, di cui all', paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, ai fini dell'inserimento in una base dati informatizzata. 5.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle navi titolari del permesso speciale di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri sul proprio sito Internet ufficiale.
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