Art. 13 · Decisioni di interpretazione

Art. 13

Decisioni di interpretazione

In vigore dal 16 dic 2008
Decisioni di interpretazione Se necessario, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2 una decisione per stabilire: a) se una sostanza o una miscela di sostanze, materiali o tipi di alimenti rientrino nelle categorie di cui all’, paragrafo 1; b) la categoria specifica di cui all’, paragrafo 2, lettere da b) a j), alla quale appartiene una determinata sostanza; c) se un particolare prodotto appartenga o meno ad una categoria di alimenti o sia un alimento di cui all’allegato I o all’allegato III, parte B.
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