Art. 16 · Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate

Art. 16

Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate

In vigore dal 16 dic 2008
Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate La base giuridica per il finanziamento delle misure adottate a titolo del presente regolamento è l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 882/2004.
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