Art. 1
Aggiunta di estratto di lievito non biologico
In vigore dal 15 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;
2)
all’articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È autorizzata l’incorporazione di alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un massimo del 30 %, in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un’unità dell’azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 100 %.»;
3)
l’articolo 27 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, lettera b), è aggiunta la frase seguente:
«tuttavia gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono figurare nell’elenco dell’allegato VIII, sezione A;»
b)
al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricola a partire dal 31 dicembre 2013.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Per la colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell’anno, le autorità competenti possono autorizzare, per tale periodo, l’uso di coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali. Fino al 31 dicembre 2013 l’autorizzazione può comprendere forme sintetiche di ossidi e idrossidi di ferro. Le autorizzazioni sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri.»;
4)
è inserito il seguente articolo 27 bis:
«Articolo 27 bis
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito possono essere utilizzate le seguenti sostanze:
a)
le sostanze elencate nell’allegato VIII, sezione C, del presente regolamento;
b)
i prodotti e le sostanze di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e e) del presente regolamento.»;
5)
nel titolo II, capo 6, è inserita la seguente sezione:
«Sezione 3 bis
Norme di produzione eccezionali relative all’uso di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007
Articolo 46 bis
Aggiunta di estratto di lievito non biologico
Se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta, al substrato, di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 % (calcolato in sostanza secca), se gli operatori non siano in grado di procurarsi estratto o autolisato di lievito di produzione biologica.
La disponibilità di estratto o autolisato di lievito biologico è riesaminata entro il 31 dicembre 2013 al fine di revocare la presente disposizione.»;
6)
l’allegato VIII è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1254:oj#art-1