Art. 20 · Disposizioni transitorie

Art. 20

Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 dic 2008
Disposizioni transitorie 1.   Per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 gli animali acquatici ornamentali di cui all', paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato senza notifica mediante il sistema informatizzato di cui all', paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE (Traces), a condizione di raggiungere il luogo di destinazione finale entro tale data. 2.   Per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti accompagnati da un documento di trasporto o di un certificato sanitario conformemente all'allegato E della direttiva 91/67/CEE o alle decisioni 1999/567/CE e 2003/390/CE possono essere immesse sul mercato a condizione di raggiungere il luogo di destinazione finale entro tale data. 3.   Per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le seguenti partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti possono essere importati o transitare nella Comunità: a) le partite accompagnate da un certificato sanitario conformemente alle decisioni 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE; b) le partite coperte dal capo IV del presente regolamento ma che non sono coperte dalle decisioni 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE. L', paragrafo 3 non è applicabile alle partite di cui alle lettere a) e b) in tal periodo. 4.   Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano da paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2076/2005. 5.   Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi da paesi o territori terzi che sono membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). In tale periodo transitorio le prescrizioni relative alla sindrome ulcerativa epizootica di cui alla parte II.2 del certificato sanitario che figura nella parte B dell'allegato IV non sono applicabili agli animali acquatici destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.
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