Art. 15 · Norme relative alla liberazione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti e per l'acqua di trasporto

Art. 15

Norme relative alla liberazione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti e per l'acqua di trasporto

In vigore dal 12 dic 2008
Norme relative alla liberazione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti e per l'acqua di trasporto 1.   Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti importati nella Comunità e destinati al consumo umano vanno manipolati in modo appropriato per evitare la contaminazione delle acque naturali nella Comunità. 2.   Gli animali d'acquacoltura importati nella Comunità non vanno liberati in natura nella Comunità senza l'autorizzazione dell'autorità competente dell'area di destinazione. L'autorità competente può concedere una tale autorizzazione solo se lo spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo del rilascio; essa deve garantire che siano prese le misure appropriate per contenere i rischi. 3.   Le acque di trasporto delle partite importate di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti devono essere manipolate correttamente per evitare la contaminazione delle acque naturali nella Comunità.
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