Art. 1
In vigore dal 11 dic 2008
All’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1043/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le restituzioni per le caseine del codice NC 3501 10 , i caseinati del codice NC 3501 90 90 o l’ovoalbumina dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90 , esportata allo stato naturale, possono essere differenziate a seconda della loro destinazione se ciò è reso necessario:
a)
dalla situazione del commercio internazionale di tali merci; o
b)
dalla specifiche esigenze di alcuni mercati.»
Storico versioni
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Proeli:reg:2008:1237:oj#art-1