Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 dic 2008
All’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1043/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le restituzioni per le caseine del codice NC 3501 10 , i caseinati del codice NC 3501 90 90 o l’ovoalbumina dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90 , esportata allo stato naturale, possono essere differenziate a seconda della loro destinazione se ciò è reso necessario: a) dalla situazione del commercio internazionale di tali merci; o b) dalla specifiche esigenze di alcuni mercati.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1237:oj#art-1