Art. 4.tit_1 · Ammissione di strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie, che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati, quali garanzie idonee

Art. 4.tit_1

Ammissione di strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie, che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati, quali garanzie idonee

In vigore dal 23 ott 2008
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