Art. 67 · Completamento delle procedure riguardanti le unità di Kyoto per i registri del Capo VI

Art. 67

Completamento delle procedure riguardanti le unità di Kyoto per i registri del Capo VI

In vigore dal 8 ott 2008
Completamento delle procedure riguardanti le unità di Kyoto per i registri del Capo VI Tutte le procedure riguardanti le unità di Kyoto avviate dai registri del Capo VI, esclusa la procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto, si considerano completate quando l'ITL e il CITL informano il registro comunitario di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata e quest'ultimo conferma a entrambi i cataloghi delle operazioni che i dati sono stati aggiornati in base alla proposta.
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