Art. 27
Procedura di comitato
In vigore dal 29 set 2008
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a venti giorni lavorativi.
Storico versioni
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