Art. 27 · Procedura di comitato

Art. 27

Procedura di comitato

In vigore dal 29 set 2008
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2371/2002. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a venti giorni lavorativi.
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