Art. 4
In vigore dal 9 set 2008
1. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Per lo zucchero d’intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo di vendita effettivo mediante l’applicazione, mutatis mutandis, dell’articolo 32, paragrafo 6, e dell’articolo 33, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 952/2006. In tale contesto, il riferimento, nell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 952/2006, all’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (7) si intende come riferimento all’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito del regolamento (CE) n. 877/2008.
Se l’aggiudicazione al prezzo minimo di vendita stabilito a norma del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per lo Stato membro interessato, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.
Se in uno Stato membro l’aggiudicazione a tutti gli offerenti che hanno indicato lo stesso prezzo di vendita comporta il superamento del quantitativo disponibile per tale Stato membro, detto quantitativo è aggiudicato nel seguente modo:
a)
suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure
b)
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure
c)
per estrazione a sorte.
4. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo che figura nell’allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:878:oj#art-4