Art. 75 · Identificazione degli animali

Art. 75

Identificazione degli animali

In vigore dal 5 set 2008
Identificazione degli animali Gli animali sono identificati in via permanente, mediante tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a lotti per gli avicoli e i piccoli mammiferi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:889:oj#art-75