Art. 5 · Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine

Art. 5

Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine

In vigore dal 20 ago 2008
Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine Può essere concesso un aiuto all’ammasso privato se il prezzo medio comunitario per le carcasse di bovini maschi adulti espresso come qualità R3, calcolato secondo l’allegato III, parte B, è uguale o inferiore a 2 291 EUR/t.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:826:oj#art-5