Art. 4 · Condizioni per la concessione dell’aiuto per l’olio di oliva

Art. 4

Condizioni per la concessione dell’aiuto per l’olio di oliva

In vigore dal 20 ago 2008
Condizioni per la concessione dell’aiuto per l’olio di oliva Ai fini dell’applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1234/2007, la rilevazione del prezzo medio sul mercato è effettuata per un periodo di almeno due settimane. Le modalità per la comunicazione dei dati alla Commissione da parte degli Stati membri sono stabilite nell’allegato III, parte A, del presente regolamento.
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