Art. 24 · Conclusione di contratti per gli aiuti concessi mediante gara

Art. 24

Conclusione di contratti per gli aiuti concessi mediante gara

In vigore dal 20 ago 2008
Conclusione di contratti per gli aiuti concessi mediante gara Una volta trasmesse tutte le informazioni di cui all’, l’autorità competente dello Stato membro notifica all’aggiudicatario che tutte le informazioni necessarie sono state fornite e che a partire da quel momento il contratto si considera concluso. La data di conclusione del contratto è quella in cui l’autorità competente dello Stato membro effettua la notifica alla parte contraente.
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