Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 ago 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
2)
«regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
3)
«aiuti individuali»:
a)
aiuti ad hoc e
b)
aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;
4)
«aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
5)
«intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
6)
«aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
7)
«piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
8)
«grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
9)
«zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
10)
«attivi materiali»: fatto salvo l', punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
11)
«attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
12)
«grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;
13)
«numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
14)
«posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;
15)
«costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
a)
la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b)
i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
c)
i contributi assistenziali per figli e familiari;
16)
«aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all';
17)
«aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell', gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell' e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;
18)
«lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a)
chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b)
chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
c)
lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d)
adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e)
lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
f)
membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
19)
«lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;
20)
«lavoratore disabile»: chiunque sia:
a)
riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
b)
caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
21)
«posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;
22)
«prodotti agricoli»:
a)
i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
b)
i prodotti di cui ai codici NC 4502 , 4503 e 4504 (sugheri);
c)
prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (25);
23)
«trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
24)
«commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
25)
«attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:
a)
NACE 55: servizi di alloggio;
b)
NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
c)
NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
d)
NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
e)
NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
f)
NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
26)
«anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
27)
«capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, start-up e di espansione);
28)
«impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:
a)
una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 % del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e
b)
la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;
29)
«settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a)
ghisa grezza e ferro-leghe:
ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b)
prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale:
acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c)
prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale:
rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d)
prodotti finiti a freddo:
banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
e)
tubi:
tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
30)
«settore delle fibre sintetiche»:
a)
l’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
b)
la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
c)
qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.
Storico versioni
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