Art. 2
In vigore dal 24 lug 2008
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri applicano il presente regolamento al più tardi il 1o maggio 2009. Essi possono esaurire le scorte di visti negli uffici consolari non ancora connessi al sistema d’informazione visti (VIS).
Storico versioni
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