Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue: 1) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere deciso che le prescrizioni di cui all’ sono segrete e non sono pubblicabili. In questo caso, sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.»; 2) all’articolo 3, il paragrafo 1 è cancellato; 3) l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
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