Art. 1
In vigore dal 24 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue:
1)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere deciso che le prescrizioni di cui all’ sono segrete e non sono pubblicabili. In questo caso, sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.»;
2)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è cancellato;
3)
l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:856:oj#art-1