Art. 7 · Riconoscimento dei richiedenti

Art. 7

Riconoscimento dei richiedenti

In vigore dal 10 lug 2008
Riconoscimento dei richiedenti Il richiedente dell’aiuto deve essere riconosciuto a tale scopo dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova l’istituto scolastico al quale sono forniti i prodotti.
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