Art. 22 · Scambio di informazioni — Sistema comunitario di informazione rapida

Art. 22

Scambio di informazioni — Sistema comunitario di informazione rapida

In vigore dal 9 lug 2008
Scambio di informazioni — Sistema comunitario di informazione rapida 1.   Uno Stato membro, qualora adotti o intenda adottare una misura in conformità dell’ e ritenga che i motivi o gli effetti della stessa vadano oltre il suo territorio, notifica immediatamente alla Commissione detta misura, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. Esso informa parimenti senza indugio la Commissione circa la modifica o la revoca di tale misura. 2.   Nel caso in cui un prodotto che comporta un rischio grave sia stato reso disponibile sul mercato, gli Stati membri notificano alla Commissione le misure volontarie adottate e comunicate dagli operatori economici. 3.   L’informazione fornita in conformità dei paragrafi 1 e 2 comprende tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto, l’origine e la catena della fornitura del prodotto, il relativo rischio, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le misure volontarie adottate dagli operatori economici. 4.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, è utilizzato il sistema di vigilanza del mercato e di scambio delle informazioni previsto dall’ della direttiva 2001/95/CE. I paragrafi 2, 3 e 4 dell’ di tale direttiva si applicano mutatis mutandis.
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