Art. 13 · Richieste rivolte all’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14

Art. 13

Richieste rivolte all’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14

In vigore dal 9 lug 2008
Richieste rivolte all’organismo riconosciuto ai sensi dell’ 1.   La Commissione, previa consultazione del comitato istituito a norma dell’ della direttiva 98/34/CE, può chiedere all’organismo riconosciuto ai sensi dell’ di contribuire allo sviluppo, al mantenimento e all’attuazione dell’accreditamento nella Comunità. 2.   Inoltre, la Commissione, applicando la procedura di cui al paragrafo 1, può: a) chiedere all’organismo riconosciuto ai sensi dell’ di codificare i criteri e le procedure per la valutazione inter pares e di elaborare programmi settoriali di accreditamento; b) accettare ogni programma di questo tipo eventualmente esistente che codifichi già i criteri e le procedure per la valutazione inter pares. 3.   La Commissione assicura che i programmi settoriali individuino le specificazioni tecniche necessarie per soddisfare il livello di competenza richiesto dalla normativa comunitaria di armonizzazione nei campi in cui sono imposte prescrizioni specifiche in materia di tecnologia, salute e sicurezza o ambiente ovvero relative a qualsiasi altro aspetto della protezione dell’interesse pubblico.
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