Art. 5

Art. 5

In vigore dal 4 lug 2008
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall' del regolamento (CE) n. 1295/2007. I dati raccolti riguardo a prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
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