Art. 98 · Sanzioni nazionali

Art. 98

Sanzioni nazionali

In vigore dal 27 giu 2008
Sanzioni nazionali Fatte salve le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 o dal presente regolamento, gli Stati membri provvedono a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente regolamento; tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
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