Art. 57 · Non circolazione o distillazione

Art. 57

Non circolazione o distillazione

In vigore dal 27 giu 2008
Non circolazione o distillazione 1.   Nel caso di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, le uve o i prodotti ottenuti dalle uve possono avere soltanto una delle destinazioni seguenti: a) distillazione esclusivamente a spese del produttore; b) vendemmia verde, ai sensi della definizione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, a spese del produttore; c) consumo familiare; questa possibilità è ammessa solo se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ha. Nel caso della distillazione di cui al primo comma, lettera a): — i produttori presentano il contratto di distillazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 entro la fine della campagna viticola in cui prodotti sono stati ottenuti; — i prodotti ottenuti prima della regolarizzazione dei vigneti a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono soggetti all’obbligo di distillazione. In caso di ricorso alla vendemmia verde ai sensi del primo comma, lettera b), i produttori preannunciano la loro intenzione alle autorità competenti entro una data che lo Stato membro fissa in conformità all’, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri procedono al controllo della vendemmia verde ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento. 2.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, per agevolare i controlli gli Stati membri possono imporre ai produttori l’obbligo di preannunciare alla competente autorità, entro una data da essi stabilita in conformità all’, paragrafo 1, lettera b), quale delle opzioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo intendono scegliere. Gli Stati membri possono anche limitare la scelta dei produttori ad una sola o a due delle opzioni citate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, primo comma. 3.   Se il produttore possiede anche vigneti la cui produzione può essere commercializzata, le autorità competenti sono tenute a garantire che i prodotti ottenuti dagli impianti illegali non siano aggiunti ai prodotti commercializzati ottenuti da questi altri vigneti.
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