Art. 24
Disposizioni transitorie
In vigore dal 10 giu 2008
Disposizioni transitorie
1. Per un periodo transitorio fino al 1o settembre 2009 gli Stati membri possono continuare ad applicare, nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, metodi per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca conformi al regolamento (CE) n. 129/2003.
2. Se uno Stato membro intende applicare nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, per un periodo transitorio fino al 1o settembre 2009, metodi per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca conformi al regolamento (CE) n. 129/2003, esso ne informa senza indugio la Commissione e pubblica tale informazione sul suo sito web ufficiale.
Storico versioni
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