Art. 27 · Arricchimento in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli

Art. 27

Arricchimento in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli

In vigore dal 8 mag 2008
Arricchimento in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli Gli anni nei quali l'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui all'allegato V, sezione C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2 di detto regolamento a motivo di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli, conformemente al punto C 4) del medesimo allegato, sono indicati, con la menzione delle zone viticole, delle regioni geografiche e delle varietà interessate, se del caso, nell'allegato XVII del presente regolamento.
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