Art. 2
In vigore dal 8 mag 2008
Il regolamento (CE) n. 27/2008 è rettificato come segue.
1)
nel titolo, il codice «NC 0714 10 99 » è sostituito dal codice «ex 0714 10 98 »;
2)
all', il primo comma è rettificato come segue:
a)
la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
«Dal 1o gennaio 1997, sono aperti i seguenti contingenti tariffari annui per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 , ex 0714 10 98 , 0714 90 11 e 0714 90 19 , con un dazio doganale del 6 % ad valorem:»;
b)
il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:
«c)
un contingente di 145 590 tonnellate per i prodotti in questione originari dei paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) diversi dalla Thailandia, dalla Cina e dall'Indonesia;
d)
un contingente di 32 000 tonnellate per i prodotti in questione originari di paesi non membri dell'OMC, di cui 2 000 tonnellate sono riservate all'importazione di prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 .»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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