Art. 62 · Esecuzione

Art. 62

Esecuzione

In vigore dal 29 apr 2008
Esecuzione Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un prodotto di cui all’, paragrafo 1, non etichettato in conformità del presente capo non sia immesso sul mercato o sia ritirato dal mercato.
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