Art. 119
Aiuti nazionali per la distillazione in caso di crisi
In vigore dal 29 apr 2008
Aiuti nazionali per la distillazione in caso di crisi
1. Dal 1o agosto 2012 gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria in casi giustificati di crisi.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.
3. L’importo totale del sostegno disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali aiuti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell’allegato II per lo stesso anno.
4. Gli Stati membri che desiderano ricorrere agli aiuti di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una comunicazione debitamente motivata. La decisione in merito all’approvazione della misura e alla possibilità di concedere aiuti è adottata secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1.
5. L’alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
Storico versioni
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