Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 2008
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007, sezione A, è modificato come segue: 1) nel punto 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Gli animali sono stati tenuti, fino alla spedizione durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale per almeno 60 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) (*1) (“il manuale dell’UIE sugli animali terrestri”), con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento. (*1)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mcode.htm?e1d10»;" 2) sono aggiunti i seguenti commi: «Per le femmine gravide almeno una delle condizioni di cui al punto 5, lettere b), c) e d), punto 6 e punto 7 dev'essere soddisfatta prima dell'inseminazione o dell'accoppiamento. In alternativa dev'essere soddisfatta la condizione di cui al punto 3 e il test effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento. Se gli animali sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure nella decisione 93/444/CEE: “Femmina(e) non gravida(e)”, oppure “Femmina(e) che può(possono) essere gravida(e) e soddisfa(no) le condizioni … [di cui al punto 5, lettere b), c) e d), punto 6 e punto 7 prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento, o di cui al punto 3; indicare, secondo il caso]” ».
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