Art. 22 · Decisioni prese da un’autorità giudiziaria

Art. 22

Decisioni prese da un’autorità giudiziaria

In vigore dal 23 apr 2008
Decisioni prese da un’autorità giudiziaria Gli non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un’autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.
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