Art. 170 · Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare

Art. 170

Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare

In vigore dal 23 apr 2008
Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare Previa autorizzazione delle autorità doganali, parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, può essere oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale della Comunità, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.
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