Art. 139 · Trasferimento di diritti e obblighi

Art. 139

Trasferimento di diritti e obblighi

In vigore dal 23 apr 2008
Trasferimento di diritti e obblighi I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali, ad altre persone che soddisfano le condizioni previste per il regime in questione.
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